Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende conseguire l'obiettivo di garantire un sostegno concreto ai corpi bandistici che operano nel territorio nazionale.
L'iniziativa ha la finalità di salvaguardare e di tutelare istituzioni che da un lato costituiscono un segmento importante di cultura tradizionale e dall'altro sviluppano, senza clamori propagandistici, un'importante azione di educazione musicale, di cultura, di prevenzione di devianze nonché di impiego costruttivo del tempo libero da parte di migliaia di giovani.
L'articolo 1 prevede la concessione di contributi in favore dei corpi bandistici che operano nel territorio nazionale. La medesima norma stabilisce che il contributo sia utilizzato per l'acquisto di strumenti musicali e di divise e per il pagamento delle competenze dei maestri incaricati di dirigere i corpi bandistici.
L'articolo 2 determina l'entità dei contributi in favore dei corpi bandistici che, a tale fine, sono suddivisi in tre categorie.
L'articolo 3 disciplina le modalità di erogazione dei contributi.
L'articolo 4 disciplina la concessione gratuita di locali per le esecuzioni dei corpi bandistici, compresi quelli scolastici.
L'articolo 5 riserva ai corpi bandistici una quota di azioni formative finanziate dal Fondo sociale europeo.
L'articolo 6 prevede sovvenzioni in favore delle organizzazioni rappresentative dei corpi bandistici.
L'articolo 7 istituisce l'albo dei corpi bandistici.
L'articolo 8 autorizza la spesa relativa all'attuazione della legge.
L'articolo 9, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.
Si confida nella sensibilità del Parlamento affinché sia approvata la presente proposta di legge, che mira a dare una risposta a migliaia di corpi bandistici i quali costituiscono un patrimonio di cultura e di tradizione che occorre conservare e accrescere.